8 ORE DI CIBO E DIGIUNO INTERMITTENTE

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Acquisto Amazon consigliato   https://amzn.to/4afbdEV Mangiare per otto ore al giorno e poi digiuno intermittente praticato per più giorni alla settimana può diventare uno stile di vita che aiuta a stare meglio e a perdere peso. Dalla lunga ricerca eseguita ho capito che molti scienziati, dietologi e nutrizionisti sposano questa tesi.  Il digiuno intermittente è una definizione che comprende vari piani alimentari che alternano un periodo di digiuno ed un altro di alimentazione in un periodo ben definito. È al vaglio della ricerca scientifica per valutare se possa produrre una riduzione del peso corporeo paragonabile alla restrizione calorica a lungo termine. Una ricerca del 2018 sul digiuno intermittente in persone obese ha mostrato che ridurre l'introito calorico da uno a sei giorni a settimana, per almeno 12 settimane, è efficace nel ridurre il peso corporeo, in media di 7 chilogrammi. I risultati non erano diversi da una semplice restrizione calorica e gli studi clinici erano st

VIOLENZA SESSUALE. PERCHE’

VIOLENZA sessuale sulle donne

Lei sostiene di essere stata vittima di violenza sessuale, lui si difende ammettendo il rapporto, ma sostenendo che vi era stato consenso. E’ una scena tipica in questi casi, che è riemersa anche negli episodi recenti. Spesso, chi viene accusato ammette di aver avuto il rapporto sessuale, ma si difende sostenendo però che fosse consensuale. Ed a volte è risultata veritiera l'ultima affermazione. Cosa pensare? 

I casi di violenza più emblematici e difficili sono quelli che accadono tra conoscenti, coniugi, fidanzati, ma anche le altre situazioni si presentano difficoltose. Allora in questi casi a chi credere? Le sentenze emesse in merito, sostengono che un rapporto sessuale richieda l’esplicito consenso di tutte le persone coinvolte, e che non vi deve essere necessariamente l’uso della forza di qualcuno, per parlare di reati sessuali. Di conseguenza si può capire che se vi è il consenso e non vi è l’uso di forza o minaccia, non si può parlare di violenza sessuale, eppure i casi accaduti non sono così semplici. Quindi?
INTRODUZIONE
Dopo una molestia o violenza sessuale la vittima può certamente cambiare completamente il suo modo di essere, anche se non sempre, chi è vicino, è in grado di cogliere tale cambiamento o per lo meno non è in grado di cogliere che il motivo è dovuto ad un'aggressione sessuale. Gli specialisti impegnati nello studio del fenomeno hanno riscontrato che nelle vittime è presente  il risentimento minaccioso della violenza, che viene associata come una mutilazione o addirittura come la morte e questi sono delle costanti presenti in tutte le vittime. Queste violenze portano a dei gravi disturbi psicologico come l’insonnia, la nausea, il batticuore, il vomito, la depressione, stato di delirio, crisi isteriche, disturbi alimentari. La sofferenza psichica che la vittima prova non è proporzionale alla gravità o violenza dell’aggressione nei suoi confronti, ma dipendono da soggetto e soggetto. Come in tutti gli avvenimenti traumatici, le conseguenze di un trauma sono il risultato dell’interazione fra l’avvenimento subito e la persona che lo subisce, persona che ovviamente ha una sua storia ed una sua personalità, già formata. Generalmente, volendo elencare i sintomi più importanti raccolti, che provano le vittime di violenza, si può dire che:
  • non si sentono più la stessa persona;
  • provano malattie e comportamenti non propri;
  • si sentono in ansia;
  • si sentono preda della depressione;
  • senza pensarci gli riviene tutto in mente;
  • non dormono bene e fanno molti incubi;
  • non riescono ad aver rapporti sessuali sereni;
  • hanno voglia di mangiare, bere o fumare in modo sconsiderato;
  • non hanno più interessi; 
  • hanno paura a stare soli o uscire soli di casa;
  • non hanno più fiducia in nessuno.
IL CONSENSO
L’idea del consenso teoricamente è molto semplice da capire, perché esiste quando una persona in modo esplicito esprime il suo parere a fare una cosa in piena coscienza, liberamente, senza sentirsi minacciato. Come dire è la sua piena volontà di farlo. Sembrerebbe così semplice eppure il concetto pare divenga complicato quando il concetto di “consenso” è legato al sesso e subentrano le mille sfaccettature della reale violenza sessuale.  Allora diventa un qualcosa di compiuto, senza la reale volontà, è il caso di chi fa una cosa perché è sotto l’effetto di alcolici. Eppure si è parlato di casi dove è stato giudicato non violenza perché non si erano configurati le situazioni di costrizione e violenza o minaccia, sostenendo che non vi fosse un vero dissenso da parte della vittima non tenendo conto, dell’incapacità di acconsentire in determinate situazioni. Quindi i casi reali si dimostrano sempre più complicati di quanto previsto.
ATTI SESSUALI
Anche a questo significato, la giurisprudenza, nel tempo, ha attribuito quello che è oggi, ovvero, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, sono tutti quegli atti che esprimono l’impulso sessuale del soggetto agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Di conseguenza rientrano nella nozione di atti sessuali, anche i toccamenti, i palpeggiamenti e i fregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale del soggetto attivo. Naturalmente ricollegandoci alla questione del consenso, questa condotta costrittiva è idonea quando la fattispecie in questione deve essere posta in essere con minaccia o violenza, o anche con abuso di autorità. Quindi in assenza di indici chiari e univoci di consenso, si deve presumere il dissenso della vittima della violenza in relazione agli atti sessuali, cioè si è dato maggiore valore all'elemento del consenso.
EVOLUZIONE IN ITALIA
Negli anni Ottanta i reati sessuali venivano classificati come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Nel 1956 la Cassazione decise che al marito non spettava il potere educativo e correttivo del pater familias, che comprendeva anche la costrizione fisica. Negli anni sessanta la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’articolo 559 del codice penale che puniva unicamente l’adulterio della moglie. Nel 1981 venne abrogata la rilevanza penale della causa d’onore e venne abolito il matrimonio riparatore che prevedeva la cancellazione del reato di violenza, nel caso in cui lo stupratore anche, di una minorenne accettasse di sposarla. Un modello alla “fuitina” autorizzata. Nel 1996 la legge italiana contro la violenza sessuale classificò questo reato come crimine contro la persona. 
Oggi in Italia il reato di violenza sessuale si configura, secondo quanto disposto dall’art. 609 bis del c.p., quando un soggetto con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità costringa un altro a compiere o subire atti sessuali. Si verifica anche quando c’è induzione a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il presupposto della sussistenza dei reati sessuali è la costrizione, cioè il contrasto tra la volontà di chi commette il reato e di chi lo subisce. 
CONVENZIONE DI ISTANBUL
Negli ultimi anni sulla questione del consenso sono avvenuti molti cambiamenti di linea, grazie anche al lavoro di femministe e attiviste impegnate contro la violenza sulle donne e grazie alle convenzioni internazionali ed europee approvate in materia. La Convenzione di Istanbul è il documento più autorevole a cui fare riferimento. In alcuni paesi questi cambiamenti si sono tradotti anche in importanti svolte sul consenso del diritto penale.
Il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante in materia, di respiro internazionale, proposto in ambito europeo. La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come stabilito per la prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW. La violenza maschile contro le donne è una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai sensi del Diritto internazionale generale e delle Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una molteplicità di violazioni dei diritti delle donne e costituisce una odiosa negazione della loro dignità.
La libertà personale di decidere e scegliere appartiene ad ogni essere umano, è un diritto inviolabile già da un punto di vista morale. E’ in assoluto il più importante diritto dell’uomo e deve essere tutelato in ogni forma possibile, condannando severamente ogni violazione. In quanto al giudizio verso ogni uomo che compie un tale e così ignobile gesto, non vi può essere nessun commento fatto nei suoi confronti, perché essenzialmente non può essere giudicato “UOMO”.

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